Consultazione

Visionare atti e fascicoli

Le cancellerie civili e penali sono aperte al pubblico dalle ore 8,30 alle ore 13,30 nei giorni feriali (Articolo 162, Legge 23 ottobre 1960, n° 1196).

Per la visione degli atti e fascicoli esistenti nella cancelleria e riferentisi ad affari definiti da oltre un anno, gli interessati devono presentare domanda in carta da bollo. Il rilascio di copie e di estratti deve essere autorizzato dal Presidente della sezione, con provvedimento in calce alla richiesta stessa. I diritti di copia da versare sono quelli di cui al Decreto Presidente della repubblica (D.P.R.) 115/2002, allegato 6 (art. 267), allegato 7 (art. 268) e allegato 8 (art. 269), mentre l'eventuale diritto di certificazione è quello di cui all'art. 273 stesso D.P.R. e successive modificazioni. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge n° 241/1990 ed i relativi regolamenti di attuazione.