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Art. 330 e 333 del Codice Civile
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Art. 330 e 333 del Codice Civile
Art. 330 del Codice Civile.
DECADENZA DALLA POTESTA` SUI FIGLI
Il giudice puo` pronunziare la decadenza della potesta` quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo` ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare.
Art. 333 del Codice Civile.
CONDOTTA DEL GENITORE PREGIUDIZIEVOLE AI FIGLI
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non e` tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze puo` adottare i provvedimenti convenienti e puo` anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
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