Area Minorile

Art. 330 e 333 del Codice Civile

Art. 330 del Codice Civile.

DECADENZA DALLA POTESTA` SUI FIGLI

  1. Il giudice puo` pronunziare la decadenza della potesta` quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
  2. In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo` ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare.

Art. 333 del Codice Civile.

CONDOTTA DEL GENITORE PREGIUDIZIEVOLE AI FIGLI

  1. Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non e` tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze puo` adottare i provvedimenti convenienti e puo` anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.
  2. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.