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Adozione Internazionale
Legge 4 maggio 1983, n. 184 (c.d. legge adozione), come modificata dalla legge
31 dicembre 1998, n. 476.
Risposte a frequenti domande in tema di adozione internazionale
ITER - art. 29 bis legge 4 maggio 1983, n. 184.
- Le coppie istanti per adozione internazionale hanno l'onere di ritirare presso la cancelleria del Tribunale
per i Minorenni del distretto di RESIDENZA, l'elenco dei documenti, CHE ANDRANNO REDATTI TUTTI IN CARTA SEMPLICE; tali documenti andranno poi depositati insieme con la dichiarazione di disponibilità all'adozione.
Se la coppia è residente all'estero è competente il Tribunale per i Minorenni del distretto della loro ultima residenza, in mancanza è competente il Tribunale per i Minorenni di Roma.
- Entro 15 gg. dal deposito in Cancelleria, il Tribunale per i Minorenni, se non ritiene di dover immediatamente
pronunciare decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi socio – assistenziali degli enti locali che potranno avvalersi dei servizi delle aziende sanitarie e ospedaliere territorialmente competenti .
- i servizi ricevuta la richiesta, prenderanno contatto con la coppia allo scopo di informarli
sull'adozione
internazionale, sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti
dei minori in difficoltà; provvederanno anche a prepararli e acquisiranno "elementi
sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale,
sulle motivazioni che li determinano….sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato
alle esigenze
di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero
in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del
tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione."
- Entro QUATTRO MESI dalla ricezione della richiesta, i servizi sociali e specialistici trasmetteranno al
Tribunale per i Minorenni approfondita relazione sugli elementi sopra indicati;
- Il Tribunale per i Minorenni, ricevuta la relazione, convoca gli aspiranti per un colloquio (v. art. 30 legge adozione). Tale colloquio viene svolto, presso il Tribunale per i minorenni di Catania, dalla diade di giudici onorari del Gruppo Adozione competenti in base alla lettera iniziale del cognome del coniuge di sesso maschile aspirante all'adozione.
- Entro i DUE MESI SUCCESSIVI, il Tribunale emette motivato decreto attestante la sussistenza o
l'insussistenza dei requisiti per adottare un minore straniero. Tale decreto, a cura della Cancelleria, viene
comunicato immediatamente ai coniugi.
Considerare che il decreto che accoglie la domanda, dichiarando idonea la coppia
all'adozione internazionale, per legge (v. comma II dell'art. 30 legge citata)
"contiene anche indicazioni per favorire il miglior incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare".
In particolare, si tratterà di indicazioni, emerse dalle dichiarazioni della coppia ma anche dalle verifiche psicologiche svolte, relative al numero di minori stranieri che la coppia è capace di accogliere, oltre che all'età del minore e alle sue condizioni di salute psicofisica o altre caratteristiche (cfr. sul punto anche la lett. c del comma 4 dell'art. 29 bis legge adozione).
Contro il decreto che rigetta la domanda, dichiarando la coppia inidonea
all'adozione
internazionale, i coniugi possono proporre reclamo avanti
alla Corte d'Appello entro DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA.
- Copia del decreto d'idoneità all'adozione internazionale viene inviato dalla Cancelleria adozioni alla Commissione Internazionale per le Adozioni.
- Entro UN ANNO dalla comunicazione del Decreto d'idoneità, gli aspiranti genitori adottivi di
bambino straniero hanno l'onere di conferire incarico ad uno degli Enti Autorizzati per curare tutta la procedura
relativa all'adozione del minore straniero. Se decorre inutilmente l'anno, il decreto perde validita' ed occorrerà ripresentare tutta la documentazione presso il Tribunale e ripetere la procedura.
La procedura presso l'Ente è onerosa.
All'esito della procedura, l'Ente autorizzato dovrà rilasciare certificazione sull'ammontare delle spese sostenute dai coniugi, ai fini della loro parziale detraibilità.
- L'Ente autorizzato, scelto dalla coppia, accettando l'incarico inizierà a svolgere le pratiche di adozione
presso le competenti Autorità dello Stato straniero con cui quello specifico Ente è in rapporti (ogni Ente tiene rapporti esclusivamente con uno o più paesi).
L'Ente trasmetterà alle Autorità straniere il decreto d'idoneità e la relazione affinché le Autorità Straniere formulino le proposte d'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
Per altre informazioni sulla procedura si rimanda all'art. 31 legge 184/83.
- All'esito positivo della procedura presso il Paese straniero, l'Autorità straniera pronuncerà adozione
(o affidamento pre-adottivo a seconda della legislazione del Paese) del bambino nei confronti
dei coniugi italiani richiedenti.
Tale provvedimento sarà comunicato dall'Ente Autorizzato alla Commissione per le Adozioni Internazionali in Roma,
la quale, verificate determinate condizioni previste dall'art. 32 legge 184/83, autorizzerà l'ingresso e la residenza permanente del minore straniero in Italia.
La Commissione trasmetterà detta autorizzazione all'autorità consolare italiana, che rilascerà il visto di ingresso al minore per motivi d'adozione.
Al momento dell'ingresso in Italia del minore straniero viene data tempestiva comunicazione alla Commissione e al Tribunale per i minorenni competente.
Giunti nel proprio Comune di residenza, i coniugi andranno presso la competente Questura per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno del minore.
- La coppia che ha adottato il bambino in base alla pronuncia straniera dovrà poi presentarsi
presso il Tribunale per i Minorenni di residenza per depositare tutta la documentazione,
in originale e in copia, rilasciata dallo Stato estero e fare domanda di trascrizione in Italia del provvedimento di adozione emesso dal Paese straniero (v. artt. 35 e 36 I comma legge adozione) o di efficacia in Italia del provvedimento di adozione straniero (v. art. 36 commi II e IV legge adozione).
Segnatamente, il Tribunale per i minorenni ordina la trascrizione del provvedimento straniero di adozione qualora quest'ultimo provenga da Stato che ha ratificato la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale stipulata a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ed eseguita in Italia con legge 31/12/1998 n. 476 (legge che ha sostituito gli artt. 35 e 36 citati della legge 184/83) o che nello spirito della detta Convenzione abbia stipulato accordi bilaterali con l'Italia (ad esempio questo è il caso della Polonia, della Romania e della Colombia).
Qualora il provvedimento straniero di adozione provenga da Stato estero che non abbia aderito alla detta
Convenzione de L'Aja del 1993 né abbia firmato accordi bilaterali (ad esempio questo è il caso della Russia,
dell'Ucraina, della Bulgaria e della Tunisia), il Tribunale per i minorenni potrà dichiarare l'efficacia
dell'adozione in Italia
solamente se venga accertata, tra gli altri requisiti (v. art. 36 commi II e III legge adozione)
la condizione di abbandono del minore straniero e il mancato reperimento di famiglie adottive
in quel Paese ( c.d. principio di sussidiarietà ).
Si veda anche l'ipotesi prevista dal comma IV dell'art. 36 relativamente all'efficacia in Italia di adozione di minore pronunciata all'estero nei confronti di cittadini italiani che al momento della pronuncia risultassero residenti ed effettivamente dimoranti
con continuità in quel Paese da almeno due anni.
- Il provvedimento che ordina la trascrizione o dichiara l'efficacia di un provvedimento di adozione pronunciata nello Stato estero viene poi trasmesso dalla Cancelleria del Tribunale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dei coniugi per le annotazioni di legge.
Risposte a frequenti domande in tema di adozione internazionale
- Non risponde al vero che l'adozione di un bambino straniero è realizzabile in tempi più veloci rispetto all'adozione di un bambino italiano. Per un verso le proposte d'incontro (formulate dall'Autorità Straniera in contatto con l'Ente Autorizzato) tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare possono prevedere tempi lunghi che includono anche la permanenza dei coniugi nel paese straniero. Per altro verso, può realizzarsi in tempi assai brevi un'adozione nazionale di minore di più di sei anni di età.
- Non risponde al vero che l'adozione di un bambino straniero è più facile rispetto all'adozione di un bambino italiano.
Vanno anzitutto fugati i timori delle coppie di venire contattati e disturbati dai parenti naturali del minore italiano adottato (evenienza che capita assai di rado ed è fronteggiabile con i mezzi accordati dalla legge).
Va poi posta l'attenzione sul fatto che il Tribunale per i minorenni conosce la storia del bambino italiano adottabile ed è nelle condizioni di dare alla coppia gli elementi necessari per comprenderne lo stato di salute psicofisico, le caratteristiche, le aspettative e i bisogni. Viceversa, alla mancata piena conoscenza di elementi del vissuto del bambino straniero corrisponde l'impossibilità di offrire sostegno alla coppia nei momenti di crisi della relazione con il bambino o di chiusura di quest'ultimo o di esternazione di problemi la cui soluzione potrebbe passare da un'anamnesi familiare.
Va peraltro considerato che il percorso di affidamento pre-adottivo della durata di un anno (durante il quale la coppia e il minore ricevono concreto sostegno dal Consultorio Familiare e dai Servizi Sociali) è previsto dalla legge come obbligatorio solamente per l'adozione di minori italiani.
Va infine non sottovalutata la maggiore difficoltà (rispetto ad un minore italiano adottato) che un minore adottato e straniero tipicamente incontra nell'elaborare sia l'abbandono subito dai genitori sia lo sradicamento dalla cultura di appartenenza.